Segreteria
Questo servizio è realizzato sui dati aggiornati dai sistemi on-line degli Ordini Provinciali e Interprovinciali, in quanto titolari degli stessi. I risultati sono disponibili per chiunque intenda verificare l’iscrizione ad un albo di un professionista.
L’iscrizione è possibile tramite il link https://amministrazione.alboweb.net/
Il professionista iscritto all’Albo degli Ordini TSRM e PSTRP aderenti al sistema di pagamento Pago PA per rinnovare l’iscrizione all’Albo e pagare la relativa Tassa di Iscrizione Annuale (TIA) deve accedere alla propria area riservata effettuando il login nella piattaforma “AlboWeb” direttamente dal sito web
https://amministrazione.alboweb.net/login e selezionando l’area utente.
Per l’anno 2024 l’importo dovuto è di € 96,00.
Tutti gli iscritti ad un Albo professionale hanno l’obbligo di possedere una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi del D.L. n.179 del 18/10/2012.
L’Ordine TSRM e PSTRP di Palermo mette a disposizione gratuitamente per i propri iscritti una casella PEC con dominio @pec.tsrm-pstrp.org.
Se utilizzi un indirizzo PEC differente rispetto a quello fornito dall’Ordine, ti invitiamo a comunicarlo in segreteria al fine di ricevere correttamente tutte le comunicazioni.
Professione
Perché la spesa sanitaria possa dare diritto alla detrazione Irpef (19%) per il contribuente, la natura sanitaria della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura.
Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, le prestazioni rese dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (per esempio, fisioterapista e dietista).
Per approfondimento si rimanda alla sezione “Spese sanitarie detraibili” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 2016 tutte le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.
Il fine è quello di mettere a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.
Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Agenzia delle entrate.
È possibile effettuare una nuova registrazione come iscritto ad un albo professionale visitando la seguente pagina:
L’aggiornamento del Dietista avviene dall’anno successivo al conseguimento del titolo della Laurea ed è obbligatorio per tutti gli ambiti in cui svolge la propria attività professionale.
Il sistema di aggiornamento è quello della Formazione Continua in Medicina previsto per il professionista sanitario (ECM), strutturato per trienni formativi.
Il mancato raggiungimento del numero previsto di crediti formativi ECM prevede sanzioni proporzionali al grado di discostamento fino alla sospensione dall’esercizio della professione.
MANUALE SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
Costruzione e visualizzazione del Dossier Formativo Individuale
Un professionista sanitario libero professionista può fare pubblicità alla sua attività?
Sì, ciò è possibile con alcuni limiti e criteri. In particolare, ai sensi della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) che ha riformato la pubblicità sanitaria, dal 1° gennaio 2019 è fatto divieto agli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di pubblicare “comunicazioni informative” aventi contenuti “di carattere suggestivo e promozionale”.
La legge precisa che le suddette comunicazioni potranno “contenere unicamente le informazioni … funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria”.
La pubblicità sanitaria in Italia è regolamentata da diverse leggi e disposizioni, tra cui il DL n. 46 del 24 febbraio 1997, la Legge n. 248 del 2006 e la citata Legge n. 145 del 2018 cosiddetta Legge Lorenzin, tutte finalizzate a garantire la corretta informazione ai consumatori e la tutela della loro salute. Essa è inoltre regolata dai Codici Deontologici delle professioni sanitarie secondo cui deve essere corretta, veritiera e rispettare il decoro e la dignità della professione.
In Italia, la pubblicità sanitaria è soggetta a norme molto rigorose per impedirne un cattivo uso.
La pubblicità sanitaria deve essere veritiera, chiara, precisa e non fuorviante. Inoltre, la pubblicità sanitaria deve essere redatta in modo da non creare false aspettative o confondere il pubblico. In particolare, la pubblicità sanitaria non può fare riferimento a testimonianze o opinioni di persone che non siano esperti del settore sanitario.
In passato la materia della pubblicità in ambito sanitario era disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175, che permetteva agli esercenti la libera professione in ambito medico solo di effettuare pubblicità “mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici” e previa autorizzazione del sindaco, di fatto vietando la pubblicità a scopo promozionale in tale ambito. Con l’integrazione operata dalla Legge 3 maggio 2004, n. 112, è stata introdotta la facoltà, regolamentata e vincolata, di inserzioni pubblicitarie attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali, principio poi ulteriormente sviluppato e ampliato in modo organico dalla Legge Bersani (Legge n° 248/2006), norma che esplicitamente ha introdotto principi di libera concorrenza, di matrice comunitaria, e ha abrogato i precedenti divieti di pubblicità promozionale in ambito libero professionale.
La Legge Bersani ha introdotto anche alcune modifiche a riguardo della promozione dei prodotti dietetici e degli integratori alimentari. Successivamente, la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, nota come “Legge Lorenzin”, ha introdotto ulteriori disposizioni sulla pubblicità sanitaria, in particolare per quanto riguarda la pubblicità dei farmaci e dei dispositivi medici. In base alla Legge Lorenzin, la pubblicità dei farmaci deve essere limitata alle sole informazioni di interesse pubblico, come l’indicazione delle patologie per le quali il farmaco è indicato, le modalità di assunzione e le controindicazioni. La pubblicità dei dispositivi medici, invece, è consentita solo se questi sono stati sottoposti alla procedura di valutazione di conformità prevista dalla normativa europea. Inoltre, la legge Lorenzin ha introdotto il divieto di pubblicità dei prodotti o delle tecniche sanitarie che promuovono la prevenzione o la cura di malattie per le quali non esiste ancora una cura scientificamente accertata.
La pubblicità sanitaria è soggetta al controllo da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e degli Ordini professionali.
La pubblicità dei professionisti sanitari deve rispettare anche la normativa in materia di protezione dei dati personali che prevede, tra le varie, particolari preclusioni in merito alla possibilità di rendere noti a terzi dati personali dei pazienti, anche qualora non vengano espressamente menzionate informazioni sullo stato di salute dei medesimi.
In caso di violazione delle norme sulla pubblicità sanitaria, possono essere inflitte sanzioni disciplinari oppure penali e amministrative.
Per rimanere aggiornato sull’argomento consulta la pagina dedicata “Pubblicità delle professioni sanitarie” nel portale del Ministero della Salute.
Nel disporre le attività di cura e assistenza e quelle collaterali ad esse, il professionista è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.